Art. 1.

      1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «sindaco» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti»;

          b) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, lo scioglimento del consiglio comunale non comporta l'automatica cessazione del sindaco dalla carica, tranne che in caso di una sua comprovata responsabilità, diretta o indiretta, in atti o comportamenti rilevanti ai fini dello scioglimento. In caso di estraneità del sindaco alle ragioni dello scioglimento del consiglio comunale, si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 44»;

          c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio comunale deve sempre contenere le indicazioni nominative degli amministratori e dei consiglieri ritenuti causa diretta del provvedimento di scioglimento. Nel decreto di scioglimento, per tali soggetti può essere prevista, quale sanzione accessoria, la preclusione dall'elettorato passivo per un periodo compreso tra i due e i cinque anni, con decorrenza dalla data di esecuzione del provvedimento di scioglimento.

 

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      3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche al decreto di scioglimento dei consigli comunali con popolazione fino a 15.000 abitanti.
      3-quater. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il prefetto può non avviare la procedura di scioglimento del consiglio comunale anche in presenza di consiglieri ritenuti idonei a determinarla per ragioni sopravvenute o successive alla candidatura, ove i voti ottenuti da quei consiglieri non siano stati determinanti ai fini del risultato elettorale finale. In tale ipotesi il prefetto procede alla dichiarazione di immediata decadenza del consigliere e alla surroga con il candidato che risulti nell'ordine il primo dei non eletti.
      3-quinquies. In nessun caso può considerarsi causa sufficiente all'avvio delle procedure di scioglimento del consiglio comunale la semplice sussistenza di parentele compromettenti, quando ne sia acclarata la ininfluenza sul risultato elettorale e sull'espletamento del mandato elettivo e risulti evidente l'estraneità dei soggetti interessati ad iniziative di condizionamento dell'attività amministrativa e del consiglio comunale».